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Stupefacenti, ecco come di recente la normativa è stata radicalmente modificata
Articolo di Carlo Alberto Zaina
19 maggio 2011 14:16


E' passata sotto uno strano, quanto inspiegabile, silenzio la promulgazione del d.l.vo n. 50 del 24 Marzo 2011, che modifica radicalmente il regime governato dall'art. 70 dpr 309/90 e promuove detta norma al rango di volano penale della politica antidroga.
Questa prescrizione, oggetto di profonda modifica, già per il tramite dell'intervento legislativo dell'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 è stata, così, praticamente concepita ex novo, tanto radicale è stato l'intervento operato.
Già significativo appare, prima facie, il passaggio dalla locuzione “Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” a quella “Precursori di droghe”, che connota la rubrica di apertura dell'articolo in questione.
Tale profonda trasformazione appare costituire una trasposizione ed un adattamento (seppure tardivo) del diritto interno, rispetto ai Regolamenti CE n. 273/2004, n. 11/2005, n. 1277/2005 e 297/2009, che costituiscono fonti normative di diritto internazionale comunitario; essi, infatti, vengono reiteratamente ed espressamente richiamati nel corpo del d.l.vo n.50/2011.
La novità, che il nuovo testo esprime, consiste nella presa atto della esistenza di una pluralità di indicatori di un salto di qualità dell'attività criminale connessa al traffico degli stupefacenti ed, altresì, nella necessità di prevedere strumenti legislativi realmente idonei a fronteggiare questa nuova e repentina situazione.
In primo luogo, è percepibile una palese evoluzione del fenomeno della fabbricazione e della messa in commercio di sostanze stupefacenti.
Sono queste, specifiche tipologie della più complessiva attività criminale, che si palesano con manifestazioni sempre più “evolute” e “sofisticate” sotto il profilo tecnico-chimico.
E’ divenuto tanto costante, quanto necessario, il ricorso all'utilizzo di molecole od isomeri (suscettibili di alterazione e modificazione), i quali possono, alle volte, non essere stati inseriti nelle tabelle allegate al dpr 309/90.
Tali sostanze, ove non si presentino come evoluzioni di precursori o, a propria volta, precursori veri e propri di prodotti successivamente ottenuti, possono, quindi, sfuggire al generale regime di sanzionabilità stabilito dal dpr 309/90.
Va ricordato, infatti, che nel nostro ordinamento vige il principio della nozione legale di stupefacente.
Esso ha introdotto la regola in base alla quale vanno ricondotte al concetto di sostanza psicotropa e drogante solo quei prodotti che siano previsti espressamente nelle tabelle, le quali sono costantemente aggiornate dal Ministero della Salute di concerto con quello della Giustizia.
Questo orientamento legislativo appare, poi, rafforzato, da un indirizzo giurisprudenzialmente pacifico, in quanto ulteriore tranquillizzante conferma è stata rinvenuta nella recente sentenza della Sez. VI della S.C. di Cassazione 11.04.2011 n° 14431, la quale ha fornito un'interpretazione equilibrata ed autorevole dei limiti che connotano il concetto di stupefacente.
E' stato, infatti, sostenuto, in tale occasione, il dovere di non circoscrivere l'operatività della nozione riducendola ad asserzione meramente formale, ma, al contempo, la Corte ha vietato qualsiasi indebita deroga rispetto al dato normativo, sì da eludere o svuotare di significato il principio della nozione legale di stupefacente.
La novella del d.l.vo 50/2001, che incide approfonditamente sulla trama dell'art. 70 dpr 309/901, dunque, costituisce e crea – ad un primo sommario esame teorico - uno strumento che pare presentare una rilevante efficacia, quanto meno sul piano della repressione e prevenzione penale.
La norma, affrontando le nuove forme di diffusione delle droghe e dei precursori, ambisce a fornire adeguate risposte a quelle necessità di lotta alle nuove forme di diffusione degli stupefacenti che si sono palesate prepotentemente in questi ultimi tempi.
Tali valutazioni sostanzialmente favorevoli vanno, però, subordinate alla indefettibile condizione, che il tessuto normativo dell’art. 70 non subisca distorsioni interpretative di carattere strumentale, che mirino a rendere illecito ciò che illecito non può naturalisticamente essere.
Vanno, infatti, criticate talune conclusioni sostenute, anche in ambiti estremamente qualificati, rispetto al concetto di “prodotti naturali”, (intesi come precursori) e finalizzate a fare rientrare in tale categoria, ad esempio, i semi di cannabis, che costituiscono semenze del tutto neutre, perchè privi in sé (ed in origine) di principi attivi o suscettivi di poter evolvere in sostanze droganti.
Nonostante le osservazioni e le avvertenze che precedono, il testo di legge derivato dalla novella non pare, però, immune da critiche.
Il maxi articolo (esso si caratterizza, infatti, sul piano semantico negativamente per la presenza di ben 21 commi), come si vedrà in prosieguo, presenta, infatti, quell'atavico deficit di chiarezza, che affligge costantemente la legislazione italiana (qualunque sia la parte politica), posto che sia sul piano filologico, che su quello metodologico e formale la norma avrebbe potuto e dovuto essere meglio articolata e concepita, per essere meglio compresa.
Vengono, infatti, inglobate in modo disordinato (quasi ondivago), ancorchè nel medesimo contesto esplicativo, varie e distinte ipotesi sia di precetti, (cui i soggetti devono farsi carico), che di sanzioni, (susseguenti all'inosservanza dei precetti stessi).
Questa metodica non risulta nè lineare, né armonica e non semplifica affatto la possibilità di comprensione del proprio contenuto.
CONTINUA ...


__________________
1 La vecchia formulazione dell'art. 70 così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 recitava:
Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria
 

bibo

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Niente piu' semi!!!

SIAMO FOTTUTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Almeno quelli che in questo momento nn hanno sotto mano una regular o nn sanno taleare............................................................................................................

Spero di nn aver capito bene.........ma.........
 

marcyboy89

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ciao a tutti raga..

anche io sono in problemi, ma ben diversi dai discorsi parlati in questo thread...comunque non vorrei andare fuori discorso...ma sono qui perche vorrei farvi vedere un video del moviemnto 5 stelle sulla cannabis

quindi se non é vietato(spero di no) ecco il link : CLICCA QUI
secondo il mio punto di vista sinceramente la penso come Beppe e do pienamente ragione a cosa dice..io direi di fare il passaparola con tutti voi per il movimento 5 stelle che forze almeno loro se crescono (come lo stanno facendo gia adesso) ci danno una mano per depenalizzare la cannabis dall'Italia.

nb per i moderatori: non si intende pubicizzare nessuno :-D spero che non mi becco una ammonizione.

ecco invece un altro video di beppe sulla canapa: CLICCA QUI
che d'altronde e anche molto istruttivo ve lo consiglio..!!

un saluto a tutti :wave:
 

bibo

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cioè, quindi niente più semi nei growshop? entro quando non potranno piu vendere?
E' complicato riuscire a capire le sotigliezze del decreto

Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.

Se nn hanno sta' nuova licenza sono loro che vanno in galera e oltre la multa nn possono piu' aprire un esercizio x anni.

Se prima era possibile avere la licenza x i semi da collezione adesso la vedo molto piu'difficile,ma moltoooooo!!!!!!!!!

Il tutto dovrebbe entrare in vigore dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 

skunk92

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Grande Beppe.......ha tolto parecchi voti sia alla destra che alla sinistra!!
Spero davvero in una rivoluzione, alcune volte dico fra me e me "magari me ne vado in Jamaica a viviere"
Adesso ci sto pensando seriamente!!
 

BadSeed

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La legge è scritta con i piedi e per me non è facilissima da capire quindi se qualcuno può illuminarmi sui semi illegali ne sarei felice =)

Buon forum :wave:
 

pasqsn

GuerrillaLifestyle
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La legge è scritta con i piedi e per me non è facilissima da capire quindi se qualcuno può illuminarmi sui semi illegali ne sarei felice =)

Buon forum :wave:

Hai ragione!! Credo sia il modo (molto più lungo e contorto) per dirci che da ora in poi i semi saranno illegali...
Da adesso anzichè usare la scusa del collezionismo dovremmo dire che sono per i nostri canarini!

Ma forse neanche quello....:wallbash:
 

al666

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ma che c'è di strano...

ma che c'è di strano...

Ragazzi, ma che vi stupite? Ma scusate cosa cambia?! nulla, niente di niente...io dico meglio cosi a sto punto, se i semi fossero stati illegali da sempre state certi che le perquisizioni per semitalia e filla non ci sarebbero mai state. In un post precedente mi auto bacchettavo per la cretinaggine di aver preso i semi on line. Il fatto che siano legali ci ha messo nella merda, il fatto che li abbiamo comprati dicendo "sono legali, ci mancherebbe che non posso acquistarli"; cosi come le attrezzature per coltivare "sono legali, gli sbirri si attaccano"...la gente sta passando i guai proprio grazie a queste cose che erano legali. Secondo me o legalizzano totalmente oppure è meglio rimanere nell'illegalità totale, almeno abbiamo una certezza e stiamo tutti più accorti senza mostrare i fianchi.
 

BadSeed

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Chiarimenti sulla nuova modifica della normativa in tema stupefacenti
Scritto da Enrica – 23 maggio 2011 – 12:26
Fonte: Enjoint



“…vanno esclusi i semi di cannabis, i quali mantengono il loro carattere di estraneità sia alla nozione di stupefacente, sia a qualsiasi forma di coinvolgimento derivato rispetto a tale nozione.“

Apriamo questo articolo con un chiarimento fondamentale riguardante i semi di cannabis. Pubblichiamo di seguito l’intero commento del nostro legale di fiducia, l’Avv. Carlo Alberto Zaina, riguardo le ultime modifiche sulla normativa relativa alle sostanze stupefacenti.

Rimini, lì 23 Maggio 2011
E’ passata sotto uno strano, quanto inspiegabile, silenzio la promulgazione del d.l.vo n. 50 del 24 Marzo 2001, che modifica radicalmente il regime governato dall’art. 70 dpr 309/90 e promuove detta norma al rango di volano penale della politica antidroga.
Questa prescrizione, oggetto di profonda modifica, già per il tramite dell’intervento legislativo dell’art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 è stata, così, praticamente concepita ex novo, tanto radicale è stato l’intervento operato.
Già significativo appare, prima facie, il passaggio dalla locuzione “Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” a quella “Precursori di droghe”, che connota la rubrica di apertura dell’articolo in questione.
Tale profonda trasformazione appare costituire una trasposizione ed un adattamento (seppure tardivo) del diritto interno, rispetto ai Regolamenti CE n. 273/2004, n. 11/2005, n. 1277/2005 e 297/2009, che costituiscono fonti normative di diritto internazionale comunitario; essi, infatti, vengono reiteratamente ed espressamente richiamati nel corpo del d.l.vo n.50/2011.

La novità, che il nuovo testo esprime, consiste nella presa atto della esistenza di una pluralità di indicatori di un salto di qualità dell’attività criminale connessa al traffico degli stupefacenti ed, altresì, nella necessità di prevedere strumenti legislativi realmente idonei a fronteggiare questa nuova e repentina situazione.
In primo luogo, è percepibile una palese evoluzione del fenomeno della fabbricazione e della messa in commercio di sostanze stupefacenti.
Sono queste, specifiche tipologie della più complessiva attività criminale, che si palesano con manifestazioni sempre più “evolute” e “sofisticate” sotto il profilo tecnico-chimico.
E’ divenuto tanto costante, quanto necessario, il ricorso all’utilizzo di molecole od isomeri (suscettibili di alterazione e modificazione), i quali possono, alle volte, non essere stati inseriti nelle tabelle allegate al dpr 309/90.
Tali sostanze, ove non si presentino come evoluzioni di precursori o, a propria volta, precursori veri e propri di prodotti successivamente ottenuti, possono, quindi, sfuggire al generale regime di sanzionabilità stabilito dal dpr 309/90.
Va ricordato, infatti, che nel nostro ordinamento vige il principio della nozione legale di stupefacente.
Esso ha introdotto la regola in base alla quale vanno ricondotte al concetto di sostanza psicotropa e drogante solo quei prodotti che siano previsti espressamente nelle tabelle, le quali sono costantemente aggiornate dal Ministero della Salute di concerto con quello della Giustizia.

Questo orientamento legislativo appare, poi, rafforzato, da un indirizzo giurisprudenzialmente pacifico, in quanto ulteriore tranquillizzante conferma è stata rinvenuta nella recente sentenza della Sez. VI della S.C. di Cassazione 11.04.2011 n° 14431, la quale ha fornito un’interpretazione equilibrata ed autorevole dei limiti che connotano il concetto di stupefacente.
E’ stato, infatti, sostenuto, in tale occasione, il dovere di non circoscrivere l’operatività della nozione riducendola ad asserzione meramente formale, ma, al contempo, la Corte ha vietato qualsiasi indebita deroga rispetto al dato normativo, sì da eludere o svuotare di significato il principio della nozione legale di stupefacente.
La novella del d.l.vo 50/2001, che incide approfonditamente sulla trama dell’art. 70 dpr 309/90 , dunque, costituisce e crea – ad un primo sommario esame teorico – uno strumento che pare presentare una rilevante efficacia, quanto meno sul piano della repressione e prevenzione penale.
La norma, affrontando le nuove forme di diffusione delle droghe e dei precursori, ambisce a fornire adeguate risposte a quelle necessità di lotta alle nuove forme di diffusione degli stupefacenti che si sono palesate prepotentemente in questi ultimi tempi.
Tali valutazioni sostanzialmente favorevoli vanno, però, subordinate alla indefettibile condizione, che il tessuto normativo dell’art. 70 non subisca distorsioni interpretative di carattere strumentale, che mirino a rendere illecito ciò che illecito non può naturalisticamente essere.
Vanno, infatti, criticate talune conclusioni sostenute, anche in ambiti estremamente qualificati, rispetto al concetto di “prodotti naturali”, (intesi come precursori) e finalizzate a fare rientrare in tale categoria, ad esempio, i semi di cannabis, che costituiscono semenze del tutto neutre, perchè privi in sé (ed in origine) di principi attivi o suscettivi di poter evolvere in sostanze droganti.

Soffermandoci sulle sostanze contenute nelle tre categorie, posto che esse costituiscono l’essenza delle cd. “sostanze classificate o precursori di droghe”, si può affermare che l’indicazione di tali sostanze non solo risponde ad un principio di tassatività dell’individuazione dei composti che vanno ritenuti stupefacenti, psicotropi o precursori, ma funge da piattaforma da cui muovere, per includere nella nozione in parola anche le “miscele” ed i “prodotti naturali” che contengano tali sostanze.
Si tratta di un orientamento del tutto comprensibile e giustificato sia dalla necessità di evitare che il rigore del principio di tassatività che informa la nozione di legale di stupefacente, determini impropriamente ipotesi di stridente discrasia fra situazioni tra loro analoghe, sia dall’esigenza di supplire all’oggettiva impossibilità di aggiornare in tempo reale le tabelle ministeriali sugli stupefacenti (mantenendosi al passo con la continua proliferazione di nuovi prodotti).
Si deve, infatti, ovviare a situazioni giuridicamente paradossali ed inaccettabili.
Risulterebbe, infatti, conclusione inaccettabile constatare (e riconoscere) l’impunità di chi commerciasse o producesse sostanze – già in sé stupefacenti – precursori o derivati di altre droghe, sol perchè queste sostanze non sono ricomprese nelle tabelle allegate al dpr 309/90 .
Consegue, pertanto, che le sostanze vietate possono essere prese in esame, non solo nella loro autonomia esistenziale (purchè suscettive di effetti psicotropi), bensì, anche quali componenti contenuti, come indica la lett. a) del co. 1 dell’art. 70 novellato, di miscele o di prodotti naturali.
Queste premesse didattiche sono propedeutiche alla conclusione che, dal novero illecito, vanno esclusi i semi di cannabis, i quali mantengono il loro carattere di estraneità sia alla nozione di stupefacente, sia a qualsiasi forma di coinvolgimento derivato rispetto a tale nozione.
Se, infatti, l’esclusione dei semi di cannabis dalla categoria principale degli stupefacenti costituisce naturale e coerente effetto derivato della Convenzione di NewYork del 1961, attesa la conclamata assenza in essi di forme di principio attivo, altrettanto pacifica risulta la non riconducibilità di tali prodotti naturali ai derivati inseriti nelle tre categorie dell’allegato I del Reg. CE 273/04, quali precursori.

Nonostante le osservazioni e le avvertenze che precedono, il testo di legge derivato dalla novella non pare, però, immune da critiche.
Il maxi articolo (esso si caratterizza, infatti, sul piano semantico negativamente per la presenza di ben 21 commi), come si vedrà in prosieguo, presenta, infatti, quell’atavico deficit di chiarezza, che affligge costantemente la legislazione italiana (qualunque sia la parte politica), posto che sia sul piano filologico, che su quello metodologico e formale la norma avrebbe potuto e dovuto essere meglio articolata e concepita, per essere meglio compresa.
Vengono, infatti, inglobate in modo disordinato (quasi ondivago), ancorchè nel medesimo contesto esplicativo, varie e distinte ipotesi sia di precetti, (cui i soggetti devono farsi carico), che di sanzioni, (susseguenti all’inosservanza dei precetti stessi).
Questa metodica non risulta nè lineare, né armonica e non semplifica affatto la possibilità di comprensione del proprio contenuto.
Al di là delle specifiche norme introdotte, partricolare rilievo si desume dal dettato del comma 21.
Con la lett. b), infatti, viene abrogato il comma 2 bis dell’art. 73 dpr 309/90 , che costituiva la norma generale che puniva il commercio dei precursori.
Con la lett. c), invece, viene estesa la previsione del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 74 (sino ad ora circoscritta ai fatti previsti dall’art. 73) anche ai fatti sanzionati dai commi 4, 6 e 10, salvo che si tratti di sostanze della cat. 3.
La dizione della norma (“…Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni…”) non lascia dubbio sulla circostanza che l’art. 70 diviene, per effetto del d.l.vo 50/2011, norma di assoluta centralità nel contesto della politica di contrasto al fenomeno criminale della diffusione degli stupefacenti.

Carlo Alberto Zaina
 

alexeieff

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Ragazzi, ma che vi stupite? Ma scusate cosa cambia?! nulla, niente di niente...io dico meglio cosi a sto punto, se i semi fossero stati illegali da sempre state certi che le perquisizioni per semitalia e filla non ci sarebbero mai state. In un post precedente mi auto bacchettavo per la cretinaggine di aver preso i semi on line. Il fatto che siano legali ci ha messo nella merda, il fatto che li abbiamo comprati dicendo "sono legali, ci mancherebbe che non posso acquistarli"; cosi come le attrezzature per coltivare "sono legali, gli sbirri si attaccano"...la gente sta passando i guai proprio grazie a queste cose che erano legali. Secondo me o legalizzano totalmente oppure è meglio rimanere nell'illegalità totale, almeno abbiamo una certezza e stiamo tutti più accorti senza mostrare i fianchi.

Cambia, cambia...chi ha tenuto da parte i semi che ha trovato nell'erbetta di strada, chi li ha comprati da siti esteri, chi li ha portati a casa come souvenir di ritorno da Ams', chi li ha comprati di persona nei growshop, chi fa del buon breeding da sè, chi se li è fatti regalare da amici coltivatori, ecc...tutte queste persone con l'indagine non hanno problemi, altrimenti tutti si aspetterebbero la visita alle 6 di mattina...mica hanno tutti comprato da Filla, la maggior parte non l'ha fatto...
Se i semi diventassero illegali invece saremmo tutti a rischio, ecco qual'è la differenza.
 

al666

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Cambia, cambia...chi ha tenuto da parte i semi che ha trovato nell'erbetta di strada, chi li ha comprati da siti esteri, chi li ha portati a casa come souvenir di ritorno da Ams', chi li ha comprati di persona nei growshop, chi fa del buon breeding da sè, chi se li è fatti regalare da amici coltivatori, ecc...tutte queste persone con l'indagine non hanno problemi, altrimenti tutti si aspetterebbero la visita alle 6 di mattina...mica hanno tutti comprato da Filla, la maggior parte non l'ha fatto...
Se i semi diventassero illegali invece saremmo tutti a rischio, ecco qual'è la differenza.

cioè dici quello che dico io in sostanza...
chi ha comprato on line ha fatto affidamento sulla legalità: peccato poi che in casa ti entrano lo stesso, aivoglia a spiegargli che i semi sono legali: in tribunale ci vai eccome, come tutti quelli che ci sono passati!
Mi spieghi come fanno a sgamare uno che: "ha tenuto da parte i semi che ha trovato nell'erbetta di strada, ha comprati da siti esteri, li ha portati a casa come souvenir di ritorno da Ams', li ha comprati di persona nei growshop, fa del buon breeding da sè, chi se li è fatti regalare da amici coltivatori"...impossibile scoprirlo, a meno che non sei cosi idiota da farti beccare in giro con una canna (poi vengono in casa sicuro).

il discorso è questo, chi ha semi non comprati in internet è tranquillo perchè non è tracciato e non perchè sono "legali". Se per sfiga (sgratt sgratt) venissero sgamati e dalla perquisizione uscissero i semi sarebbero considerati come sono stati considerati a tutti gli altri: droga!!! Fammi un favore, scendi in strada e distribuisci semi di canapa comprati al consorzio agrario (quelli per i canarini), sono ancora legali no?! scommettiamo che ti fai almeno 1 notte in caserma???

dovete infilarvi bene in testa una cosa: la legalità è un discorso, lo stato di polizia è un altro discorso. La prima per essere ottenuta ha bisogno di battaglie (avvocato, tribunale, sert, etcc.. spebdere soldi e vai di seguito), per la seconda basta la firma di un PM scazzato! meditate gente, meditate.

Sinceramente preferisco rimanere nell'ombra, almeno fino a che non ci sia una legge chiara e decisa in merito, al momento vedo solo un sacco di interpretazioni che vanno solo a scapito del cittadino: coltivare marijuana è reato e noi sulla carta siamo criminali, organizziamoci di conseguenza.
 
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