ondanomala
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Sentenza della Cassazione del 2011
Sebbene la coltivazione di una pianta contenente sostanza stupefacente, anche domestica, è punibile ai sensi dell’art. 73 comma 1, D.P.R. n. 309/1990, la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 17 febbraio 2011, n. 25674) ha rigettato (dopo altre sentenze invece accoglitive) un ricorso del procuratore generale di Catanzaro contro una sentenza di non luogo a procedere emessa al termine di un’udienza preliminare nei confronti di un individuo per la coltivazione di una pianta di cannabis. Come motivato dalla Suprema Corte, questa ha riconosciuto la modesta «attività posta in essere (coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo vaso sul terrazzo dì casa, contenente un principio attivo di mg.16), (…) del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice». La dimensione modesta della coltivazione non era tale porre in pericolo la salute pubblica e la sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del reato contestato.[
Sentenza del tribunale di Ferrara del 2013
Il tribunale di Ferrara, nel processo contro due piccoli coltivatori di marijuana per uso personale (due giovani trovati in possesso di modica quantità di droga e due piante a testa di cannabis), ha assolto i due imputati il 21 marzo 2013 e risposto inoltre ad una questione di legittimità costituzionale sull'equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti e la coltivazione della cannabis, basata su un testo di riferimento del Consiglio d'Europa, adottato come legge costituzionale anche in Italia. Alla richiesta del legale, che ha chiesto inoltre che nella sentenza ci fosse il riconoscimento di "valore civico" della produzione personale, in quanto toglie profitto alle mafie, il giudice ha rimandato le questioni di legittimità alla Corte costituzionale, ed ha assolto con formula piena i due cittadini dal reato di produzione di sostanze stupefacenti, perché il fatto, se compiuto per uso personale, non costituisce reato, come si legge nelle motivazioni della sentenza
Sebbene la coltivazione di una pianta contenente sostanza stupefacente, anche domestica, è punibile ai sensi dell’art. 73 comma 1, D.P.R. n. 309/1990, la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 17 febbraio 2011, n. 25674) ha rigettato (dopo altre sentenze invece accoglitive) un ricorso del procuratore generale di Catanzaro contro una sentenza di non luogo a procedere emessa al termine di un’udienza preliminare nei confronti di un individuo per la coltivazione di una pianta di cannabis. Come motivato dalla Suprema Corte, questa ha riconosciuto la modesta «attività posta in essere (coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo vaso sul terrazzo dì casa, contenente un principio attivo di mg.16), (…) del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice». La dimensione modesta della coltivazione non era tale porre in pericolo la salute pubblica e la sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del reato contestato.[
Sentenza del tribunale di Ferrara del 2013
Il tribunale di Ferrara, nel processo contro due piccoli coltivatori di marijuana per uso personale (due giovani trovati in possesso di modica quantità di droga e due piante a testa di cannabis), ha assolto i due imputati il 21 marzo 2013 e risposto inoltre ad una questione di legittimità costituzionale sull'equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti e la coltivazione della cannabis, basata su un testo di riferimento del Consiglio d'Europa, adottato come legge costituzionale anche in Italia. Alla richiesta del legale, che ha chiesto inoltre che nella sentenza ci fosse il riconoscimento di "valore civico" della produzione personale, in quanto toglie profitto alle mafie, il giudice ha rimandato le questioni di legittimità alla Corte costituzionale, ed ha assolto con formula piena i due cittadini dal reato di produzione di sostanze stupefacenti, perché il fatto, se compiuto per uso personale, non costituisce reato, come si legge nelle motivazioni della sentenza